IL CLUB

- STATUTO -

Art. 1: Denominazione, sede, territorio

- È costituita l’associazione denominata “ASTRO TUNING CLUB ”.
- La sede dell’associazione è situata in Ortezzano Via Roma, 24.
- Gli organi dell’Associazione possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede legale.
- Il Consiglio Direttivo può istituire con proprie delibere sedi secondarie, delegazioni, uffici e recapiti.

Art. 2: Finalità, scopi

Gli scopi e le finalità dell’Associazione sono quelli di:
- promuovere l’interesse per il “Tuning” ed incentivarne la diffusione.
- riunire i possessori di auto elaborate per condividere in maniera sana la propria passione per il tuning.
- diffondere informazioni sul tuning, fornire sostegno e tutela a chi si avvicina al mondo dell’auto elaborata e a chi ne fa già parte.
- patrocinare ed organizzare manifestazioni raduni incontri sociali e studi inerenti il mondo del tuning e dell’elaborazione ed attinenti agli altri scopi sopra citati.
- partecipare a manifestazioni organizzate da altri gruppi o club per favorire l’incontro di persone con la stessa passione ed eventualmente attuare iniziative comuni.
- sensibilizzare gli associati alla sicurezza stradale ed al rispetto delle norme del codice della strada, in osservanza dell’incolumità propria ed altrui.

Art. 3

L’Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

Art. 4: Soci

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia maggiori di 18 (diciotto) anni. I minorenni possono essere soci con il consenso scritto dei genitori o dei facenti loro podestà, ma non possono ricoprire cariche sociali o partecipare al voto dell’Assemblea neppure dare o ricevere deleghe al voto. Tutti i soci hanno pari diritti e pari dignità. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto ed è eleggibile nelle cariche sociali previste dal presente statuto. I soci che non comunicano le proprie dimissioni, per iscritto, entro il 15 novembre sono obbligati al versamento della quota sociale fissata per l’anno seguente. Il socio dimissionario o escluso non ha diritto a riprendere le quote versate o ad avanzare alcuna pretesa sul patrimonio dell’Associazione.

I soci hanno diritto:
- Alle eventuali pubblicazioni dell’Associazione.
- Di frequentare i locali dell’Associazione.
- A partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci
- Ad usufruire dei servizi messi loro a disposizione dall’Associazione.

La qualità di socio viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza assoluta dei presenti previo versamento della quota associativa dal richiedente l’ammissione a socio. In caso di mancata ammissione a socio l’Associazione è obbligata alla restituzione della quota eventualmente già versata dal candidato non accolto. In caso di diniego all’ammissione a socio il Consiglio Direttivo non è tenuto a darne motivazione.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per rinuncia tempestiva, per morosità, per comportamenti lesivi dell’immagine e del buon nome dell’Associazione, per denigrazione o accuse ingiustificate contro l’Associazione, il Presidente o gli organi sociali, l’esclusione avviene su deliberazione del Consiglio Direttivo da sottoporsi alla ratifica dell’Assemblea dei soci entro sei mesi dalla deliberazione.

Art. 5: Proventi dell’Associazione

I proventi con i quali l’Associazione provvede alla propria attività sono:
- le quote versate dai soci;
- i contributi di Enti privati e pubblici, Associazioni, Imprenditori e privati;
- le eventuali donazioni;
- i proventi derivanti dall’organizzazione e la gestione di manifestazioni, eventi ed iniziative previste negli scopi sociali.

Art. 6: Consiglio Direttivo

L’Assemblea dei soci nomina a maggioranza assoluta dei presenti il Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri oltre al Sindaco che è membro di diritto. Il Consiglio Direttivo nomina fra i Consiglieri eletti il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Segretario ed il Tesoriere.
I membri del Consiglio Direttivo, compresi tutti coloro che ricoprono cariche statutarie, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo, compresi coloro che ricoprono cariche statutarie, si devono considerare decaduti dal loro mandato:
a. per manifesto disinteresse nei confronti dell’Associazione o qualora risultino assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte nell’arco dell’anno solare;
b. per gravi fatti che possono pregiudicare il nome e l’immagine dell’Associazione;
c. per mancato versamento della quota associativa nei termini fissati dallo statuto o nel minor termine previsto dal Consiglio Direttivo.
Il Consigliere decaduto verrà sostituito in seno al Consiglio Direttivo dal primo dei non eletti risultanti dall’ultima assemblea ed in caso di parità avrà precedenza il più anziano. Qualora non vi siano nominativi disponibili dalle ultime elezioni il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione con un associato in regola con i versamenti rimandando alla prima assemblea dei soci la sua ratifica o la sua sostituzione con altro socio.

Art. 7

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 8

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31/12/2003.

Art. 9: Organi dell’associazione

Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci, che è l’organo sovrano;
- il Consiglio Direttivo, che è l’organo amministrativo;
- il Presidente, che è il legale rappresentante;

Art. 10: Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo: convoca l’Assemblea dei Soci, studia le proposte e le problematiche inerenti le finalità dell’associazione, i programmi che ritiene utili per il raggiungimento degli scopi sociali, assume eventuali dipendenti e/o collaboratori e ne determina il compenso e le mansioni, delibera l’ammissione di nuovi soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene utile ed opportuno mediante invito scritto o chiamata individuale.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato, dopo rifiuto da parte del Presidente, da almeno 2/3 dei componenti in carica del Consiglio Direttivo stesso e delibera anche in assenza del Presidente, in questo caso è fatto obbligo ai consiglieri di informare tutti i soci delle deliberazioni assunte.

Art. 11: Compiti del presidente, vice-presidente, segretario, tesoriere

Il Presidente dell’associazione rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutte le predette funzioni in caso di assenza o impedimento; in assenza o impedimento anche del vicepresidente, le funzioni sono svolte dal componente più anziano di età del consiglio di amministrazione.
Il Segretario ed il Tesoriere. Il segretario assiste il Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardanti la vita del Comitato, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
Il tesoriere registra e tiene nota dei movimenti finanziari dell’associazione e redige la bozza di rendiconto da presentare al Consiglio Direttivo.

Art. 12: Assemblea dei soci

L’assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in regola con il versamento delle quote sociali.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 dei soci in regola con le quote sociali, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. Non sono ammesse deleghe. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal socio presente più anziano di età. L’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Le deliberazioni prese in conformità del presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Le votazioni, su decisione del Presidente, avvengono normalmente per alzata di mano, mentre per argomenti di particolare importanza e per votazioni che riguardano persone o cariche sociali la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto.

Art. 13

L’Associazione ha nell’Assemblea dei soci il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di giugno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
La convocazione sia in sede ordinaria che straordinaria dell’Assemblea dei soci può essere fatta oltre che dal Consiglio Direttivo anche su richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo dei soci in regola con le quote sociali.
L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali dovrà avvenire comunque entro il mese di novembre.
Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate, a cura del Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, mediante invito per lettera semplice indirizzata a tutti i soci.
All’Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria :
- Discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Fissare su proposta del Consiglio Direttivo, le quote annuali di ammissione a socio e gli eventuali contributi straordinari;
- Deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- Approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

In sede straordinaria:
- Deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Il Presidente sottopone all’Approvazione dell’Assemblea dei soci, entro il mese di giugno, il rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente corredato da una relazione anche orale sulla gestione.


Art. 15: Scioglimento dell’associazione

In caso di scioglimento o liquidazione definitiva dell'associazione il patrimonio sarà devoluto in beneficenza ad Enti o Associazioni con fini non lucrativi ed aventi scopi di utilità sociale.

Art. 16

L'associazione non potrà effettuare distribuzione anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che questa non sia imposta dalla Legge.

Art. 17

Il Presidente è tenutario di tutti gli atti dell'Associazione.
Tutte le delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea Generale dei Soci, del Rendiconto Economico e Finanziario saranno affisse per la durata di almeno un mese, a cura del Segretario, presso la sede sociale in luogo ben visibile a tutti i soci.

Art. 18

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile ed agli usi e consuetudini che regolano le associazioni senza scopo di lucro e similari.







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