IL
CLUB
-
STATUTO -
Art. 1:
Denominazione, sede, territorio
- È costituita
l’associazione denominata “ASTRO TUNING CLUB ”.
- La sede dell’associazione è situata in Ortezzano Via
Roma, 24.
- Gli organi dell’Associazione possono riunirsi anche in luoghi
diversi dalla sede legale.
- Il Consiglio Direttivo può istituire con proprie delibere
sedi secondarie, delegazioni, uffici e recapiti.
Art. 2:
Finalità, scopi
Gli scopi e le
finalità dell’Associazione sono quelli di:
- promuovere l’interesse per il “Tuning” ed incentivarne
la diffusione.
- riunire i possessori di auto elaborate per condividere in maniera
sana la propria passione per il tuning.
- diffondere informazioni sul tuning, fornire sostegno e tutela a
chi si avvicina al mondo dell’auto elaborata e a chi ne fa già
parte.
- patrocinare ed organizzare manifestazioni raduni incontri sociali
e studi inerenti il mondo del tuning e dell’elaborazione ed
attinenti agli altri scopi sopra citati.
- partecipare a manifestazioni organizzate da altri gruppi o club
per favorire l’incontro di persone con la stessa passione ed
eventualmente attuare iniziative comuni.
- sensibilizzare gli associati alla sicurezza stradale ed al rispetto
delle norme del codice della strada, in osservanza dell’incolumità
propria ed altrui.
Art. 3
L’Associazione
è indipendente, apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
Art. 4:
Soci
Possono essere
soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri
residenti in Italia maggiori di 18 (diciotto) anni. I minorenni possono
essere soci con il consenso scritto dei genitori o dei facenti loro
podestà, ma non possono ricoprire cariche sociali o partecipare
al voto dell’Assemblea neppure dare o ricevere deleghe al voto.
Tutti i soci hanno pari diritti e pari dignità. Ogni socio
maggiorenne ha diritto ad un voto ed è eleggibile nelle cariche
sociali previste dal presente statuto. I soci che non comunicano le
proprie dimissioni, per iscritto, entro il 15 novembre sono obbligati
al versamento della quota sociale fissata per l’anno seguente.
Il socio dimissionario o escluso non ha diritto a riprendere le quote
versate o ad avanzare alcuna pretesa sul patrimonio dell’Associazione.
I soci hanno diritto:
- Alle eventuali pubblicazioni dell’Associazione.
- Di frequentare i locali dell’Associazione.
- A partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci
- Ad usufruire dei servizi messi loro a disposizione dall’Associazione.
La qualità
di socio viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo che delibera a
maggioranza assoluta dei presenti previo versamento della quota associativa
dal richiedente l’ammissione a socio. In caso di mancata ammissione
a socio l’Associazione è obbligata alla restituzione
della quota eventualmente già versata dal candidato non accolto.
In caso di diniego all’ammissione a socio il Consiglio Direttivo
non è tenuto a darne motivazione.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per rinuncia tempestiva,
per morosità, per comportamenti lesivi dell’immagine
e del buon nome dell’Associazione, per denigrazione o accuse
ingiustificate contro l’Associazione, il Presidente o gli organi
sociali, l’esclusione avviene su deliberazione del Consiglio
Direttivo da sottoporsi alla ratifica dell’Assemblea dei soci
entro sei mesi dalla deliberazione.
Art. 5:
Proventi dell’Associazione
I proventi con
i quali l’Associazione provvede alla propria attività
sono:
- le quote versate dai soci;
- i contributi di Enti privati e pubblici, Associazioni, Imprenditori
e privati;
- le eventuali donazioni;
- i proventi derivanti dall’organizzazione e la gestione di
manifestazioni, eventi ed iniziative previste negli scopi sociali.
Art. 6:
Consiglio Direttivo
L’Assemblea
dei soci nomina a maggioranza assoluta dei presenti il Consiglio Direttivo
composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici)
membri oltre al Sindaco che è membro di diritto. Il Consiglio
Direttivo nomina fra i Consiglieri eletti il Presidente, il Vice Presidente
Vicario, il Segretario ed il Tesoriere.
I membri del Consiglio Direttivo, compresi tutti coloro che ricoprono
cariche statutarie, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo, compresi coloro che ricoprono cariche
statutarie, si devono considerare decaduti dal loro mandato:
a. per manifesto disinteresse nei confronti dell’Associazione
o qualora risultino assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio
Direttivo per tre volte nell’arco dell’anno solare;
b. per gravi fatti che possono pregiudicare il nome e l’immagine
dell’Associazione;
c. per mancato versamento della quota associativa nei termini fissati
dallo statuto o nel minor termine previsto dal Consiglio Direttivo.
Il Consigliere decaduto verrà sostituito in seno al Consiglio
Direttivo dal primo dei non eletti risultanti dall’ultima assemblea
ed in caso di parità avrà precedenza il più anziano.
Qualora non vi siano nominativi disponibili dalle ultime elezioni
il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione con un associato
in regola con i versamenti rimandando alla prima assemblea dei soci
la sua ratifica o la sua sostituzione con altro socio.
Art. 7
Tutte le cariche
sociali sono gratuite.
Art. 8
L’esercizio
sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio
si chiuderà al 31/12/2003.
Art. 9:
Organi dell’associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci, che è l’organo sovrano;
- il Consiglio Direttivo, che è l’organo amministrativo;
- il Presidente, che è il legale rappresentante;
Art. 10:
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
convoca l’Assemblea dei Soci, studia le proposte e le problematiche
inerenti le finalità dell’associazione, i programmi che
ritiene utili per il raggiungimento degli scopi sociali, assume eventuali
dipendenti e/o collaboratori e ne determina il compenso e le mansioni,
delibera l’ammissione di nuovi soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo
ritiene utile ed opportuno mediante invito scritto o chiamata individuale.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato, dopo rifiuto da
parte del Presidente, da almeno 2/3 dei componenti in carica del Consiglio
Direttivo stesso e delibera anche in assenza del Presidente, in questo
caso è fatto obbligo ai consiglieri di informare tutti i soci
delle deliberazioni assunte.
Art. 11:
Compiti del presidente, vice-presidente, segretario, tesoriere
Il Presidente
dell’associazione rappresenta l’Associazione di fronte
ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento è
sostituito dal Vice Presidente Vicario.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutte le predette funzioni
in caso di assenza o impedimento; in assenza o impedimento anche del
vicepresidente, le funzioni sono svolte dal componente più
anziano di età del consiglio di amministrazione.
Il Segretario ed il Tesoriere. Il segretario assiste il Consiglio
di Amministrazione, redige i verbali delle relative riunioni, cura
la conservazione della documentazione riguardanti la vita del Comitato,
assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale
funzionamento degli uffici.
Il tesoriere registra e tiene nota dei movimenti finanziari dell’associazione
e redige la bozza di rendiconto da presentare al Consiglio Direttivo.
Art. 12:
Assemblea dei soci
L’assemblea
ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno dei soci,
in regola con il versamento delle quote sociali.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque
sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita
in prima convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 dei soci in
regola con le quote sociali, ed in seconda convocazione con la presenza
di almeno la metà più uno dei soci. Non sono ammesse
deleghe. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione
o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal socio presente più
anziano di età. L’Assemblea ordinaria e straordinaria
delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità
il voto del Presidente vale doppio.
Le deliberazioni prese in conformità del presente statuto obbligano
tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Le votazioni, su decisione del Presidente, avvengono normalmente per
alzata di mano, mentre per argomenti di particolare importanza e per
votazioni che riguardano persone o cariche sociali la votazione deve
essere effettuata a scrutinio segreto.
Art. 13
L’Associazione
ha nell’Assemblea dei soci il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che
straordinaria tutti i soci in regola con il versamento della quota
sociale.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta
all’anno entro il mese di giugno per l’approvazione del
rendiconto economico e finanziario e per l’eventuale rinnovo
delle cariche sociali.
La convocazione sia in sede ordinaria che straordinaria dell’Assemblea
dei soci può essere fatta oltre che dal Consiglio Direttivo
anche su richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo
dei soci in regola con le quote sociali.
L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali dovrà
avvenire comunque entro il mese di novembre.
Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate, a cura
del Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, mediante invito
per lettera semplice indirizzata a tutti i soci.
All’Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria
:
- Discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Fissare su proposta del Consiglio Direttivo, le quote annuali di
ammissione a socio e gli eventuali contributi straordinari;
- Deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione
e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari
settori di sua competenza;
- Approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal
Consiglio Direttivo;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
In sede straordinaria:
- Deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 14
Il Presidente
sottopone all’Approvazione dell’Assemblea dei soci, entro
il mese di giugno, il rendiconto economico e finanziario dell’anno
precedente corredato da una relazione anche orale sulla gestione.
Art. 15: Scioglimento dell’associazione
In caso di scioglimento
o liquidazione definitiva dell'associazione il patrimonio sarà
devoluto in beneficenza ad Enti o Associazioni con fini non lucrativi
ed aventi scopi di utilità sociale.
Art. 16
L'associazione
non potrà effettuare distribuzione anche in modo indiretto,
di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'associazione, salvo che questa non sia imposta dalla Legge.
Art. 17
Il Presidente
è tenutario di tutti gli atti dell'Associazione.
Tutte le delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea Generale
dei Soci, del Rendiconto Economico e Finanziario saranno affisse per
la durata di almeno un mese, a cura del Segretario, presso la sede
sociale in luogo ben visibile a tutti i soci.
Art. 18
Per quanto non
previsto nel presente statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile
ed agli usi e consuetudini che regolano le associazioni senza scopo
di lucro e similari.
<<
Indietro